IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  personale  regionale  in  servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge che, trovandosi nelle condizioni  di  cui
all'articolo  3  della  legge  regionale 4 settembre 1979, n. 67, non
abbia  comunque  goduto  dei   benefici   previsti   dalla   predetta
disposizione,  puo'  chiedere  di  poterne  usufruire  con istanza da
presentarsi entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge.
   2.  La  somma  lorda di cui al richiamato articolo 3, da rifondere
alla  Regione  dovra'  essere  rivalutata  secondo   le   variazioni,
accertate  dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le
famiglie di operai ed impiegati, intervenute a decorrere alla data di
entrata in vigore della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67.
   3. Per l'attuazione della presente  legge  e'  prevista,  ai  fini
della  corresponsione  della  integrazione  di  cui  all'articolo  1,
secondo comma della citata legge regionale 4 settembre 1979,  n.  67,
una spesa complessiva di lire 2.000 milioni imputabile ai vari futuri
esercizi per i quali produrra' effetti la presente legge.
   4. La spesa di L. 150 milioni per l'anno 1992 trova capienza nello
stanziamento di competenza e cassa del capitolo n. 27245 del bilancio
per il relativo esercizio finanziario.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 17 febbraio 1992
 
                                GIGLI
 
   Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto il 7
febbraio 1992.