IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il personale regionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67, non abbia comunque goduto dei benefici previsti dalla predetta disposizione, puo' chiedere di poterne usufruire con istanza da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La somma lorda di cui al richiamato articolo 3, da rifondere alla Regione dovra' essere rivalutata secondo le variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute a decorrere alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67. 3. Per l'attuazione della presente legge e' prevista, ai fini della corresponsione della integrazione di cui all'articolo 1, secondo comma della citata legge regionale 4 settembre 1979, n. 67, una spesa complessiva di lire 2.000 milioni imputabile ai vari futuri esercizi per i quali produrra' effetti la presente legge. 4. La spesa di L. 150 milioni per l'anno 1992 trova capienza nello stanziamento di competenza e cassa del capitolo n. 27245 del bilancio per il relativo esercizio finanziario. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 17 febbraio 1992 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 febbraio 1992.